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Valutazione Stress: Accordo Cobis, Inail Treviso, Provincia di Treviso e Ulss N.7-8-9

Lunedì, 11 Aprile 2016

ACCORDO COBIS, INAIL TREVISO ,PROVINCIA DI TREVISO E ULSS N.7-8-9

SU VALUTAZIONE STRESS E FORMAZIONE DIPENDENTI 

 

Il COBIS regionale ha preventivamente approvato l’iniziativa della Commissione Paritetica Bilaterale per la Sicurezza di Treviso (COBIS di Treviso) che il giorno 21 Luglio 2011 ha siglato l’Accordo COBIS, INAIL Treviso, Provincia di Treviso e ULSS n. 7-8-9 su valutazione stress e formazione dipendenti.

 

LA PRIMA PARTE DELL’ACCORDO È DEDICATO ALLA NOVITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO PREVISTO DALL’ART.28 DEL D.LGS.81/08 .

 

La normativa in questione prevede una valutazione articolata in due fasi:

A. fase “preliminare”, sempre necessaria, che contempla l’analisi di indici oggettivi appartenenti a tre distinte famiglie

  1. eventi sentinella (numero infortuni, assenze per malattia, numero di sanzioni disciplinari, percentuale di ferie godute…);
  2. fattori di contenuto del lavoro ( orari, turni, mansioni…);
  3. fattori di contesto del lavoro (autonomia decisionale, conflitti interpersonali, avanzamento carriera…);

B. fase “valutazione approfondita”, da eseguire nel caso in cui dal primo momento emergano situazioni di stress non trascurabili che richiedano l’adozione di azioni correttive coinvolgendo i lavoratori in focus group.

 

L’intesa trevigiana si è concentrata sulla prima fase, obbligatoria per tutti i datori di lavoro, stabilendo che per i datori di lavoro che hanno in  forza da 1a 10 dipendenti (la media occupazionale delle imprese artigiane si attesta tra i 4/5 dipendenti), l’analisi degli indicatori si limiterà solo a quelli sentinella.

Ulteriori semplificazioni sono previste per le piccole e medie imprese che hanno tra 10 e 30 dipendenti.

 

Nell’adempimento della normativa in questione è sempre obbligatorio consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle imprese artigiane, non edili, questa figura è territoriale, come previsto negli accordi tra le associazioni artigiane (Confartigianato, CNA ,Casartigiani,)  e i sindacati (CGIL, CISL, UIL) .

 

LA SECONDA PARTE DELL’ACCORDO È DEDICATO ALLA GESTIONE DELLA  FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA.

 

L’accordo conferma, aggiornandolo, la validità del modello formativo per le imprese artigiane non edili e non del trasporto in uso dal 2009 che ha già formato oltre 2.600 lavoratori operanti in 600 aziende. L’intesa assolve all’obbligo di legge previsto dall’art. 37 del DLGS 81/08  a carico del datore di lavoro di formare e informare i propri lavoratori e assimilati in materia di sicurezza per evitare e ridurre gli infortuni sul lavoro.

Le parti hanno condiviso un percorso formativo minimo, di almeno 3 ore ad oggi, che potranno aumentare sino a 16 a seguito di futuri interventi legislativi, nel corso del quale i lavoratori acquisiscono i concetti di rischio, diritti e doveri riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore d’appartenenza dell’azienda.

Agli operatori delle associazioni e agli altri professionisti che assistono le aziende vengono forniti dei verbali standard e della manualistica di supporto al fine di rendere omogenea la mappatura dell’offerta formativa e le modalità di adempimento.

Fondamentale anche in questo caso il ruolo del rappresentante territoriale dei lavoratori e l’attenzione dedicata ai lavoratori stranieri circa la loro conoscenza della lingua italiana, quale prerequisito fondamentale per lavorare in sicurezza.

 

Per tutte le imprese artigiane non edili versanti EBAV/COBIS sono previsti  per la valutazione dello stress rimborsi al 50% dei costi sostenuti dal datore di lavoro e per la formazione, al posto di spendere oltre 100 euro in media a dipendente, si pagheranno al massimo 20 euro e l’intervento potrà avvenire in azienda.